Il nostro statuto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “Guarda oltre ciò che vedi” ONLUS

ART. 1 (Denominazione e sede)

  1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, l’Associazione non lucrativa di utilità sociale denominata “Guarda oltre ciò che vedi” ONLUS, con sede in Montà, via Venezia 6. L’associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico e in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.
  2. La sede elettronica ufficiale dell'Associazione è presso l’indirizzo web http://simoinsiemeanoi.org (e http://simoinsiemeanoi.it, utilizzato come estensione del precedente).
  3. La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.
  4. L’associazione è apolitica, apartitica e senza scopo di lucro.
  5. L’Associazione avrà durata a tempo indeterminato.


ART. 2 (Finalità)

  1. L’Associazione ha lo scopo di promuovere il ricordo delle qualità umane e scientifiche della compianta Dott.ssa Simona Morone. Per sottolineare lo scopo sociale, la dicitura “Simo insieme a noi” potrà essere utilizzata quale pay-off dell'Associazione. L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto le seguenti attività previste dall'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive integrazioni e modifiche:
  • ricerca scientifica: raccolta fondi per il sostegno finanziario alla ricerca scientifica in tutte le sue forme e modalità, anche attraverso il finanziamento in parte o in toto di strumenti o materiali scientifici, progetti di studio, borse di studio, premi per pubblicazioni scientifiche, risorse economiche per la mobilità del personale scientifico.
  • assistenza sociale: raccolta fondi per il contributo alla gestione di servizi di assistenza ospedaliera, residenziale o ambulatoriale, a favore di persone colpite da tumore, da realizzarsi anche in convenzione con Enti pubblici e con realtà private;
  • formazione: promozione, a ogni livello e con ogni possibile mezzo (anche attraverso l'organizzazione di corsi divulgativi o specialistici in àmbito scolastico e non, nonché la pubblicazione di opuscoli, saggi, documentari,) della cultura scientifica, in particolare riguardo alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle malattie di tipo oncologico.
  1. L’associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 4, i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.


ART. 3 (Soci)

  1. Possono essere ammesse nell’Associazione “Guarda oltre ciò che vedi” ONLUS quali Soci: le persone fisiche, anche non maggiorenni purché autorizzate dal genitore, le persone giuridiche pubbliche e private e le associazioni, anche non riconosciute, che abbiano fatto richiesta di adesione all'Associazione e abbiano ottenuto il consenso dal Consiglio Direttivo.  Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
  2. L’Associazione si compone di Soci Fondatori, Soci Onorari, Soci Sostenitori e Soci Ordinari:
  • sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo;
  • sono Soci Onorari gli aderenti all'Associazione che vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo per particolari meriti professionali o personali;
  • sono Soci Sostenitori gli aderenti all'Associazione che concorrono al rafforzamento del fondo sociale con un versamento annuale pari o superiore alla quota “sostenitore”.
  • sono Soci Ordinari gli aderenti all'Associazione che, partecipando agli scopi sociali,provvedono al versamento annuale della quota associativa ordinaria.
  1. L’ammissione all’Associazione si richiede inoltrando domanda scritta dalla quale deve risultare:
  • nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nel caso di persone fisiche;
  • la ragione sociale, luogo e data di costituzione, sede legale ed eventuale domicilio, codice fiscale, tipo di attività esercitata nel caso di organizzazioni private e/o pubbliche;
  • dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione totale ed incondizionata delle disposizioni dello Statuto, delle norme e degli eventuali Regolamenti, delle deliberazioni già adottate dagli Organi dell’Associazione.
  1. Sulla domanda di adesione all'Associazione decide, in modo inappellabile, il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme eventualmente stabilite dal Regolamento deliberato dall’Assemblea. L’eventuale ricusazione della domanda può essere motivata a chi l’ha sottoposta, ma non è soggetta ad impugnazione.
  2. Il Consiglio Direttivo delibera di anno in anno l'ammontare della quota associativa ordinaria e di quella “sostenitore”.


ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

  1. I soci maggiori d’età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
  2. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  3. I soci svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle proprie capacità personali.
  4. Viene riconosciuto ai soci il diritto a essere rimborsati solo per le spese comprovabili effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata a favore dell'Associazione.


ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio)

  1. Il socio può recedere dall’Associazione, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
  2. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso delle quote associative versate né all'abbuono di quelle dovute per l'esercizio in corso ed ha comunque l’obbligo di mantenere gli impegni, anche economici, precedentemente concordati e di regolarizzare ogni sua posizione debitoria.
  3. Costituiscono cause di esclusione dei soci, operanti di diritto, quelle di cui alla previsione dell’art. 2533 del Codice Civile.
  4. Il socio che risulti moroso nel versamento della quota annuale per più di un esercizio, o che contravvenga ai doveri stabiliti dallo statuto, o che abbia commesso atti in contrasto con le finalità ed il buon nome dell'Associazione, può essere escluso dall’Associazione.
  5. L’esclusione è deliberata, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, dal Consiglio direttivo, previa eventuale audizione dell’interessato.
  6. Quando l’esclusione non ha luogo di diritto, è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; la deliberazione deve prendersi a maggioranza semplice degli associati, non computandosi nel numero di questi l’associato da escludere.
  7.  La deliberazione di esclusione è notificata al socio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
  8. Il socio escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate né all'abbuono di quelle dovute per l'esercizio in corso ed ha comunque l’obbligo di mantenere gli impegni, anche economici, precedentemente concordati.
  9. L’esclusione, una volta deliberata e resa definitiva, deve essere annotata sul Libro dei Soci e comunicata agli altri associati.


ART. 6 (Organi sociali)

  1. Gli organi dell’associazione sono:
  • Assemblea dei soci;
  • Consiglio Direttivo;
  • Presidente.
  1. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.


ART. 7 (Assemblea)

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
  2. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante e-mail da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
  3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
  5. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, nell’ordine dal Vice Presidente, qualora nominato, o dal membro più anziano di carica del Consiglio.
  6. In occasione di ogni Assemblea, viene eletto un Segretario tra i presenti che provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea.
  7. Le deliberazioni dell'Assemblea generale vengono fatte risultare da appositi verbali redatti dal Segretario, trascritti nel Libro delle adunanze dell’Associazione numerato in ciascun foglio e firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.
  8. Partecipano all’assemblea con diritto di voto i soci iscritti all’associazione in regola con il pagamento della quota sociale annua.
  9. Ciascun socio, in caso di impedimento, può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta.
  10. Ogni associato ha diritto ad un solo voto. È da considerarsi valevole il principio del voto singolo che spetta a tutti i soci maggiorenni.


ART. 8  (Compiti dell’Assemblea)

Assemblea deve:

  • approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approvare l’eventuale regolamento interno;
  • eleggere il Consiglio Direttivo;
  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.


ART. 9 (Validità Assemblee)

  1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
  2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.


ART. 10 (Consiglio Direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo, cui è affidata l’amministrazione dell’Associazione, è composto da 3 a 7 membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti.
  2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
  3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
  4. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
  5. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri un Presidente e un Tesoriere.
  6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire entro due giorni. La convocazione può essere richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.
  7. Rientra nelle competenze del Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  • di predisporre le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, stabilendone le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllandone l’esecuzione stessa ;
  • di decidere sugli investimenti patrimoniali;
  • di stabilire l’importo delle quote sociali annue e i termini del relativo versamento;
  • di decidere sull’attività e le iniziative dell’associazione e sulla collaborazione con terzi;
  • la redazione del Bilancio d’esercizio (o Conto Consuntivo) e della relativa relazione sull'attività svolta;
  • l’ammissione di nuovi Soci Ordinari, Onorari e Sostenitori dell’Associazione;
  1. Il Consiglio Direttivo può delegare propri poteri ed attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

ART. 11 (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dura in carica per lo steso tempo stabilito per l’organo amministrativo.



ART. 12 (Patrimonio)

  1. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
  • dal Fondo iniziale versato dai Soci Fondatori;
  • dalle quote sociali annuali degli iscritti;
  • da ogni bene mobile ed immobile di proprietà dell’associazione;
  • da eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
  • da eventuali donazioni, erogazioni e contributi di qualsiasi natura o lasciti di terzi o di associati.


ART. 13 (Rendiconto economico-finanziario)

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo dovrà redigere il rendiconto economico-finanziario, nonché la relativa relazione sull'attività svolta, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal codice civile in materia di redazione di bilancio.

  1. Il rendiconto economico-finanziario deve essere sottoposto all’approvazione dell'Assemblea generale ordinaria entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.


ART. 14 (Utili)

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura e, pertanto, eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività e di quelle ad esse direttamente connesse.



ART. 15 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea.
  2. L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


ART. 16 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.